Alluvione Marche: semplificazioni anche per Fis e Fondi di solidarietà

Alluvione Marche: semplificazioni anche per Fis e Fondi di solidarietà

Nel messaggio n. 3811 del 21 ottobre 2022 l’Inps torna ad occuparsi dell’evento alluvionale verificatosi nella Regione Marche il 15 e il 16 settembre 2022, precisando che i contenuti e gli elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022 trovano applicazione anche con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale trasmesse dai datori di lavoro colpiti dalla suddetta alluvione e rientranti nel campo di applicazione del FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. L’Istituto evidenzia, quindi, i criteri di applicazione per le istanze con causali riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili, ribadendo che l’informativa sindacale non è preventiva e che è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati. I datori di lavoro, inoltre, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva. Nel caso in cui i lavoratori fossero impossibilitati, per impraticabilità dei locali, a riprendere le attività lavorative anche al cessare dei fenomeni metereologici, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.In questo caso i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino la suddetta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni. Qualora la stessa non possa essere rispettata per motivate ragioni - sottolinea l’Inps - il datore di lavoro potrà chiedere una proroga del trattamento di assegno di integrazione salariale in corso, senza pregiudizio della domanda già presentata.

 

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