CIG, ricorsi entro 30 giorni contro provvedimenti di diniego
I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti Inps di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione di uno dei provvedimenti sopra citati: il termine si applica ai provvedimenti notificati successivamente al 17 maggio, data di pubblicazione della circolare n. 48/2023 con cui l'Istituto ha illustrato il nuovo Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 e i termini di proposizione dei ricorsi amministrativi. Per i provvedimenti notificati prima del 17 maggio, invece, resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell’impugnativa in via amministrativa. Con il messaggio n. 1900 del 23 maggio scorso l’Inps ha fornito, dunque, ulteriori precisazioni in materia sottolineando che le indicazioni di scenario fornite con il messaggio n. 2939/2013 devono intendersi superate.
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