Riduzione contributiva edili, le istruzioni operative

Riduzione contributiva edili, le istruzioni operative

Giungono dall’Inps le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l’anno 2022 nella misura dell’11,50% dal decreto 5 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l’Istituto riepiloga la normativa che regola la materia (art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/1995) e le caratteristiche e condizioni di accesso alla riduzione contributiva, oltre a illustrare le modalità di invio delle istanze e di compilazione dei flussi Uniemens. L’incentivo – si legge nel documento di prassi – consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.  Le istanze – ricorda l'Istituto – potranno essere inviate entro il 15 febbraio 2023 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto. Le domande saranno definite entro il giorno successivo all'invio e in caso positivo sarà attribuito – all'interno del Cassetto previdenziale – il codice di autorizzazione "7N" per il periodo ottobre 2022-gennaio 2023. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio potranno, quindi, esporlo nell'UniEmens a decorrere dal flusso di competenza di ottobre, con il codice causale "L206" nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Per il recupero degli arretrati 2022, invece, dovrà essere utilizzato il codice causale "L207" nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate si potrà recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione attraverso la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando una dichiarazione conforme a quella presente nell'Allegato n. 2 della circolare.

 

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