Autotutela, nuove regole e termini per i contenziosi
L'Inps ha illustrato il nuovo Regolamento in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Come riportato nella circolare n. 47 del 17 maggio scorso, l’Istituto può agire sui propri provvedimenti emanati attraverso l’esercizio dell’autotutela e intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, contribuendo a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti. Nel dettaglio, l’Inps può concludere il procedimento di autotutela adottando i seguenti provvedimenti: annullamento d’ufficio, rettifica, convalida e revoca. Il procedimento di autotutela – si legge – può essere avviato su proposta del Direttore della Struttura organizzativa centrale o territoriale (o Responsabile) presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato oppure su istanza di parte che andrà presentata in via telematica o tramite PEC. Per quanto riguarda la fase istruttoria – che comprende, tra le altre attività, le comunicazioni di avvio e conclusione del procedimento – assume particolare rilievo la verifica dell’esistenza di un contenzioso in atto e la valutazione, nel caso di ricorso amministrativo, della possibilità di intervenire su di esso in autotutela. L’intera fase istruttoria – si sottolinea nella circolare – deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio: termine decorrente dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.Infine, il procedimento si conclude con l’adozione da parte del Responsabile di uno dei provvedimenti sopra citati: annullamento d’ufficio, convalida, revoca – che dovranno essere assunti dal Direttore centrale o territoriale presso cui è incardinato l’Ufficio che ha emanato il provvedimento originario entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento – e rettifica, da assumere entro 30 giorni dall’inizio del medesimo procedimento. L'Istituto ha sottolineato di aver invitato le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano ad indirizzare l'attività degli intermediari verso un uso più consapevole delle istanze di autotutela, alternative ai ricorsi amministrativi.
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