Congedo di maternità, paternità e parentale: le indicazioni Inps
Arrivano dall’Inps le prime indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105/2022, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per genitori e prestatori di assistenza. Il decreto ha modificato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/2001 relativamente al congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’Istituto di previdenza e assistenza fa il punto sulle novità normative riguardanti il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, i periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, i nuovi periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato e, infine, sul riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del D.Lgs. n. 151/2001.Il documento di prassi fornisce un resoconto dettagliato sull’introduzionedella disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti (art. 27-bis, Capo IV del T.U.), chiarendo le casistiche di compatibilità con il congedo di maternità, la durata del congedo e l’arco temporale di fruizione (10 giorni lavorativi a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso) nonché la misura dell’indennità di congedopari al 100% della retribuzione e le modalità di presentazione della domanda al proprio datore di lavoro.Tra le modifiche introdotte dal provvedimento ed elencate dall’Istituto, l’incremento da 6 a 9 mesi totali del limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e l’aumento dell’arco temporale in cui è possibile fruirne: si va fino ai 12 anni di vita del figlio. Novità anche sul fronte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome. Infatti, il D.Lgs n. 105/2022 modifica l’art. 68 del T.U. introducendo la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto e riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. La circolare ripercorre le novità mediante tabelle riepilogative ed esempi sulle diverse casistiche riguardanti la gestione dei nuovi congedi, chiarendo i periodi di entrata in vigore della riforma normativa ed i periodi transitori. Non sono ancora state implementare le procedure informatiche per la presentazione delle domande, di conseguenza - precisa l'Istituto - l’adeguamento verrà comunicato mediante successive comunicazioni. Nel frattempo, è possibile fruire dei congedi "con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps". "I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando domanda attraverso i consueti canali non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica", conlude l'Istituto.
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