Tredicesima, esonero 1,2% anche da gennaio a giugno 2022

Tredicesima, esonero 1,2% anche da gennaio a giugno 2022

L’integrazione dell’1,2% dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n. 4009 del 7 novembre 2022 nel quale fornisce ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, integrando quanto disposto con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022. I datori di lavoro che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 hanno erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio a settembre 2022 - si legge nel messaggio -  potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”. Coloro che invece non hanno ancora provveduto all’erogazione dei ratei di tredicesima per le mensilità da gennaio a settembre 2022 potranno fruire direttamente dell’esonero del 2% con il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022. Ai fini del ricalcolo delle note di rettifica emesse, l'Inps fa sapere che i datori che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come stabilito dall’art. 20 del D.L. n. 115/2022, esponendo il conguaglio dell'esonero pari al 2% in alternativa allo 0,8% dovranno poi provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”. restano valide le istruzioni fornite con il messaggio n.3499/2022 per i datori di lavoro agricoli.

 

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