Liquidazione giudiziale: quando è dovuto il ticket licenziamento?

Liquidazione giudiziale: quando è dovuto il ticket licenziamento?

Con la circolare n. 46/2023 l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui è tenuto il curatore nelle ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), fornendo istruzioni operative per la compilazione degli Uniemens. In particolare, l’Istituto si sofferma sul comma 1 dell’articolo 189 del CCII, in base al quale l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento. Tuttavia, il curatore deve procedere a intimare il licenziamento al ricorrere dei presupposti e qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, o comunque sussistano in tal senso manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 189 dispone, inoltre, che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso. Pertanto, la sospensione di cui all’articolo 189, comma 1, del CCII, è finalizzata a consentire al curatore di valutare la possibilità di continuazione dell’attività aziendale (in via diretta o indiretta) e sussiste sino a quando il curatore non subentri nel rapporto di lavoro oppure non intimi al lavoratore il licenziamento o quest’ultimo non rassegni le dimissioni. Il comma 5 dell’art. 189 consente al lavoratore, durante il periodo di sospensione, di rassegnare le dimissioni, qualificate per giusta causa a meno che non sia beneficiario di altre prestazioni di sostegno al reddito. Il documento di prassi si sofferma, poi, sulle varie fattispecie nelle quali sussiste l’obbligo contributivo del c.d. ticket licenziamento, ricordando che questo è sempre dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 189 del CCII, ossia nelle ipotesi di licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione di diritto al termine della sospensione del rapporto di lavoro. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. "Tuttavia - precisa l'Inps - in relazione alle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro intervenute durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, si precisa che i mesi che intercorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale alla data di cessazione del rapporto di lavoro – nei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa o il curatore intimi il licenziamento o vi sia la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro decorso il termine di durata della sospensione ai sensi dell’articolo 189 del CCII - non devono essere conteggiati ai fini dell’anzianità aziendale per la determinazione della misura del contributo". All'interno del documento anche le indicazioni per il pagamento del ticket in caso di licenziamento collettivo e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.  

 

Notizie correlate: Congedo parentale all’80%: le istruzioni operative - Artigiani e commercianti, in arrivo gli avvisi bonari - Omesso versamento contributivo: salgono gli interessi di rate e sanzioni