Congedo parentale all’80%: le istruzioni operative

Congedo parentale all’80%: le istruzioni operative

Arrivano dall’Inps le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023. Nella circolare n. 45/2023 l’Istituto ha ricordato che la norma ha stabilito l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo fino al sesto anno di vita del bambino (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L’aumento dell’indennità di congedo parentale opera inalternativa tra i genitori ed è previsto a favore dei lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, il cui congedo di maternità o paternità sia terminato (anche per un solo giorno) successivamente al 31 dicembre 2022. Si sottolinea, inoltre, che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito anche in modalità ripartita tra gli stessi. In quest’ultimo caso è possibile fruire del congedo nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale. Nel documento di prassi si specifica che i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%). I restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o 11 mesi, non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (in tal caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione). Il diritto a un mese di congedo parentale all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di paternità obbligatorio, oppure di congedo di paternità alternativo. In caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, – si legge nella circolare– non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, ma solo il termine finale del congedo di paternità. La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;tramite il Contact center integrato; tramite gli Istituti di patronato. “PG0” E “PG1” sono i codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali: il primo per i periodi di congedo parentale all'80% fruiti in modalità oraria; il secondo per lo stesso tipo di congedo ma fruito in modalità giornaliera.

 

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