Esonero contributivo società cooperative, le istruzioni

Esonero contributivo società cooperative, le istruzioni

Arrivano dall’Inps le istruzioni operative in merito all’applicazione dell’esonero contributivointrodotto dalla legge di Bilancio 2022 a favore delle società cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2022, a seguito dell'autorizzazione rilasciata il 9 giugno scorso dalla Commissione europea, che ha previsto la concessione dell'esonero entro il 30 giugno 2022. Con il messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022, l’Istituto di previdenza ha, quindi, ricordato assetto e misura del beneficio, che consente un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ad esclusione di premi e contributi  Inail) per un periodo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa e per un importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore. A beneficiarne, dunque, sono le società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio2022da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, e che abbiano comunicato entro il 30 giugno 2022 al Ministero dello Sviluppo Economico la propria costituzione. L’Inps precisa di aver già attribuito a tali soggetti il codice di autorizzazione “8Y” con il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021” per consentire la fruizione dell’agevolazione. Una volta ricevuto il codice di attribuzione, gli interessati devono inoltrare una richiesta alla sede territoriale Inps competente tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni” e dichiarando, tra gli altri, la data di costituzione della società cooperativa. A partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto – chiarisce l’Istituto – si dovranno evidenziare i nomi dei lavoratori interessati dall’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> e indicando la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. La valorizzazione degli elementi per i mesi pregressi dovrà avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre, ottobre 2022.

 

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