Inps: sì alla CIGO se la temperatura supera i 35°

Inps: sì alla CIGO se la temperatura supera i 35°

«Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”. È quanto si legge nel comunicato stampa congiunto, diffuso lo scorso 26 luglio da Inps e Inail, in cui si riportano le istruzioni per richiedere prestazioni di cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a temperature elevate. L'Istituto ricorda, infatti, che la causale “eventi meteo” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività a causa delle temperature elevate, vista la correlazione esistente tra i fenomeni climatici estremi e l'aumento dei rischi di infortunio sul luogo di lavoro. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, - precisa l'Inps - l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. L’Istituto ricorda, inoltre, che la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi dovuti a temperature eccessive. Le sedi territoriali competenze sono a disposizione dei datori di lavoro per fornire informazioni e consulenze su questa tipologia di richiesta nonché assistenza nella fase istruttoria delle istanze. L'Inail, invece, ha pubblicato sul proprio sito web una guida informativa, dedicata a lavoratori, datori di lavoro e soggetti preposti all'attività di prevenzione, che illustra come prevenire le patologie da stress termico nei luoghi di lavoro.

 

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