Omesso versamento contributivo: salgono gli interessi di rate e sanzioni

Omesso versamento contributivo: salgono gli interessi di rate e sanzioni

Con la circolare n. 44/2023 l’Inps recepisce l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea, di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, a decorrere dal 10 maggio 2023, è pari al 3,75%. Di conseguenza, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sale al 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023. Nessuna variazione, invece, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2023. La decisione della BCE incide anche sulle sanzioni civili. Infatti, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d’anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione, invece, si applica la sanzione civile, in ragione d’anno, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte vengono calcolare nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. "Tenuto conto - precisa l'Inps - che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

 

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