Maternità, paternità e congedo: cosa cambia

Maternità, paternità e congedo: cosa cambia

Novità in materia di maternità, paternità e congedo obbligatorio. L’Inps, con il messaggio n. 3066/2022, fornisce le prime indicazioni per il riconoscimento delle indennità, in vigore dal 13 agosto, e rispetto alle quali il D.Lgs. n. 105/2022 ha introdotto alcune novità normative. Si parte dal congedo di paternità obbligatorio: a differenza della previgente disciplina (articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92/2012), il congedo obbligatorio può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e raddoppia a 20 giorni in caso di parto plurimo.Per quanto riguarda la maternità delle autonome, l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto citato introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U. con la previsione del diritto all’indennità giornaliera per le lavoratrici anche per periodi antecedenti i due mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. L’indennità è erogabile in presenza di un accertamento medico della Asl.

Novità anche sul congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori iscritti alla gestione separata. Tra le più rilevanti, i periodi indennizzabili di congedo parentale: alla madre fino al dodicesimo anno (prima era fino al sesto anno) di vita del bambino - o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento - spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; al padre, fino ai 12 anni del bambino (e non più fino al sesto anno) o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabiledella durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Nessuna variazione, invece, per i limiti massimi individuali edi entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. L’Istituto comunica, infine, che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia dal 13 agosto 2022, si può comunque fruire dei congedi come modificati dalla novella normativa facendo richiesta al datore di lavoro o al committente, regolarizzando in una fase successiva la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’Inps.

 

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