Ammortizzatori sociali, gli ultimi aggiornamenti normativi

Ammortizzatori sociali, gli ultimi aggiornamenti normativi

Le novità in materia di ammortizzatori sociali, introdotte dal decrero legge n. 21/2022 (c.d. decreto Ucraina) e dalla legge n. 25/2022, di conversione del c.d. decreto Sostegni-ter, con le relative istruzioni operative sono riepilogate dall'Inps con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022. Per ogni tipologia di trattamento di integrazione salariale, il documento di prassi definisce le condizioni di accesso, i datori di lavoro beneficiari, la durata e le caratteristiche dell’intervento, delineando anche aspetti contributivi e risorse finanziarie. In particolare, l’Istituto elenca i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale e destinatari delle ulteriori26 settimane di CIGO, fruibili tra il 22 marzo e il 31 dicembre 2022, come previsto dal D.L. n.21/2022 se si è già usufruito di 52 settimane di CIGO nel biennio mobile. Lo stesso provvedimento - ricorda l'Istituto - prevede l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per sospensioni di attività relative a periodi dal 22 marzo al 31 maggio 2022, senza l'obbligo di pagamento del contributo addizionale, previsto dal decreto legislativo n. 148/2015. L'esonero dal versamento riguarda i datori di lavoro appartenenti ai settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell’automotive e dell’agroindustria, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007. L’Istituto fa, poi, il punto sulle modifiche apportate dal decreto n. 67/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha integrato il decreto ministeriale n. 95442/2016, individuando i criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. Il decreto ponen particolare attenzione in merito all'utilizzo delle causali “crisi di mercato” e “mancanza di materie prime e componenti”. Il provvedimento, infatti, limitatamente all’anno 2022 e in relazione della crisi internazionale in atto in Ucraina, prevede che la causale “crisi di mercato” si concretizzi anche quando la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivi dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi bellica. Il criterio si applica, quindi, alle richieste di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterali, relativamente alle causali ordinarie. Il ricorso, invece, alla causale "mancanza di materie prime e componenti" - precisa l'Inps - è circoscritto alle “aziende energivore”, cioè alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.  Illustrate, infine, le modalità di compilazione del flusso Uniemens per esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

 

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