Esonero contributivo a chi assume dipendenti da aziende in crisi

Esonero contributivo a chi assume dipendenti da aziende in crisi

Una dote di 15 milioni di euro complessivi per il quadriennio 2022-2025 per stimolare l’occupazione. La legge di Bilancio (articolo 1, comma 119, L. n. 234/2021, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett.a) e b) del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 51/2022) incentiva i datori di lavoro privati ad assumere lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età anagrafica, provenienti da imprese in crisi attraverso lo strumento dell'esonero contributivo. Con la circolare n. 99 del 7 settembre 2022, l’Inps definisce i soggetti che possono accedere all’agevolazione, i rapporti di lavoro incentivati, assetto e misura del beneficio, le condizioni di spettanza e di compatibilità con altri bonus, oltre a fornire indicazioni per l'accesso alla misura.
Ne sono destinatari tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza o meno che assumano la natura di imprenditore. Il beneficio scatta per le nuove assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 di soggetti che, a prescindere dall’età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa (articolo 1, comma 852, legge n. 296/2006): dipendenti dell'azienda in crisi con contratto subordinato, lavoratori licenziati per riduzione di personale nei sei mesi precedenti e dipendenti impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento. Non rientrano nei rapporti incentivabili il contratto di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionali, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 6mila euro annui pari, su base mensile, a 500 euro e da riproporzionare assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese. Non sono oggetto di sgravio, tra gli altri, i premi e i contributi Inail e le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.
Il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo è subordinato – si legge nel documento di prassi – alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali.

Nella seconda parte della circolare spazio poi alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero e le istruzioni contabili. Il modulo di richiesta di esonero (“ES119”) è scaricabile dal sito Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

 

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