Una tantum part-time verticale: richieste di riesame entro l’11.08

Una tantum part-time verticale: richieste di riesame entro l’11.08

Entro l’11 agosto 2023 i dipendenti privati e titolari di un contratto part-time ciclico verticale nel 2021 potranno chiedere il riesame delle domande respinte per accedere all’indennità una tantum pari a 550 euro, prevista dal decreto Aiuti (convertito, con modificazioni, dalla l. 91/2022). Con il messaggio n. 1379 dello scorso 13 aprile, infatti, l’Inps comunica che l’inoltro delle istanze deve avvenire entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento in esame (o dalla conoscenza della reiezione successiva), termine comunque non perentorio. Dopo aver rimandato alla circolare n. 115/2022 per le istruzioni amministrative in materia, l’Istituto ricorda la procedura per consultare gli esiti della domanda e le relative motivazioni, precisando chel’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Richiedi riesame”, nella sezione “Dati della domanda” del portale Inps. La procedura prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.Nell’Allegato 1 al messaggio sono riportati in dettaglio le motivazioni e i documenti necessari per la nuova istanza. Dopodiché, l’Ente illustra alcuni elementi comuni alle domande di una tantum rigettate, chiarendo in che modo le Strutture territorialmente competenti debbano condurre il riesame, a seconda dei vari casi; per poi tornare sulle condizioni di accesso al bonus, ricordando, in particolare, come i beneficiari non debbano essere percettori della NASpI. A tal proposito, l’Istituto sottolinea che il lavoratore è da intendersi percettore della nuova indennità mensile di disoccupazione anche se – alla data di presentazione della domanda di una tantum – sia titolare della NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Infine, tutti i requisiti – precisa l’Inps – devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021 con il medesimo datore di lavoro, qualora il dipendente ne avesse più di uno.

 

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