Ticket licenziamento anche per le dimissioni durante il congedo di paternità

Ticket licenziamento anche per le dimissioni durante il congedo di paternità

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, intervenute nel periodo di durata dello stesso congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza del c.d. ticket di licenziamento, in ragione del fatto che le dimissioni costituiscono "causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI". A precisarlo è l’Inps con il messaggio n. 1356/2023 nel quale sottolinea che l'obbligo contributivo, in caso di dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, è dovuto dal datore di lavoro per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino. Ma anche a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data. Tuttavia l'Inps precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità obbligatorio, intervenute precedentemente alla data di pubblicazione del suddetto messaggio, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi. I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”. Mentre per le cessazioni di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio Inps, si dovrà operare tramite l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del suddetto messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”. I contenuti di questo messaggio sono stati anticipati nella puntata di “Diciottominuti - Speciale Forum politiche attive” del 30 marzo scorso, che è possibile rivede in web tv.

 

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