Contratti di solidarietà: aziende beneficiarie e compilazione Uniemens

Contratti di solidarietà: aziende beneficiarie e compilazione Uniemens

Le imprese che al 30 novembre 2021 abbiano stipulato un contratto di solidarietà e quelle che ne abbiano avuto uno in corso nel secondo semestre del 2020 potranno usufruire dell’esonero contributivo previsto dal D.L. 510/1996, previsto per non più di 24 mesi nel quinquennio mobile, in misura pari al 35% della contribuzione a carico del datore e per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, se destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione. L'elenco delle imprese beneficiarie e dei relativi periodi autorizzati sono contenuti nell'Allegato 1 alla circolare Inps n. 40 del 5 aprile scorso. La Struttura Inps territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti, attribuirà all’azienda il codice “1W”, ossia “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”. I datori di lavori dovranno, poi, esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”: il codice causale “L990”, nell’elemento “CausaleACredito”; il relativo importo, nell’elemento “SommeACredito”. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 luglio ovvero entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. Le aziende che invece hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). L'Inps ricorda, inoltre, che l'esonero è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo, fatta eccezione per “Decontribuzione Sud” (D.L. 104/2020). Nel documento di prassi, anche le forme di contribuzione non soggette all’esonero; l’iter istruttorio; la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato 2).

 

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