Parità di genere: proroga domande di esonero al 30.04

Parità di genere: proroga domande di esonero al 30.04

Differito al prossimo 30 aprile il termine entro cui i datori di lavoro del settore privato muniti di certificazione di parità di genere (conseguita entro il 31 dicembre 2022) potranno presentare la domanda di esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali (art. 5, L. 162/2021). È quanto ha stabilito l’Inps – su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con il messaggio n. 1269 del 3 aprile scorso, in cui specifica che il termine, precedentemente fissato al 15 febbraio 2023, è stato prorogato in ragione “delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari”. Rispetto alle modalità di compilazione delle richieste, l’Istituto sottolinea che i soggetti interessati dovranno utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN” e indicare la retribuzione media mensile globale (stimata per l’intero periodo di durata della certificazione) e non quella del singolo lavoratore. Pertanto, coloro che hanno già provveduto all’inoltro delle istanze indicando una retribuzione errata avranno tempo fino al 30 aprile per rinunciare alle domande sbagliate e inoltrarne una nuova corretta. Le richieste saranno elaborate secondo quanto previsto dalla circolare n. 137/2022. Al termine del procedimento, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato (fruibile dal primo mese di validità della certificazione e per l’intera sua durata) con nota in calce al modulo di istanza online all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”). Infine, nel Documento si precisa che per i periodi di durata inferiore al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni; e che l’Inps provvederà a controllare la spettanza dello sgravio anche attraverso le informazioni messe a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nuove indicazioni, inoltre, saranno fornite in seguito, “anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero” - sottolinea l'Istituto - per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022.

 

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