Lavoratori in esodo: istruzioni per gli Uniemens

Fornite le istruzioni Inps per la composizione del flusso Uniemens per i lavoratori che aderiscono ai piani di incentivo all’esodo previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero). Con il messaggio n. 3166/2025 l'Istituto precisa che per i lavoratori soggetti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile (pari a 120.607 euro per il 2025), non sussiste per il datore di lavoro alcun obbligo di versamento della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo. La misura permette ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali per favorire l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. In tali casi, l’azienda è tenuta a versare all’Inps le somme necessarie per garantire una prestazione pari al trattamento pensionistico maturato e la relativa contribuzione figurativa fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Illustrate poi le indicazioni operative per il flusso Uniemens e per quanto riguarda le istruzioni contabili l’Inps precisa, infine, che la contribuzione correlata deve essere rilevata sui conti già attivi delle gestioni previdenziali interessate, mentre non sono previste registrazioni contabili per la quota eccedente il massimale.
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