Prestazioni non pensionistiche 2025: i limiti di pignorabilità

Fornito dall’Inps il quadro aggiornato delle regole su pignorabilità e trattenute delle prestazioni previdenziali non pensionistiche (NASpI, CIG, indennità di malattia e maternità, ecc.). Con la circolare n. 130/2025 viene precisato che sono impignorabili, come disposto dall’articolo 545, comma 2, c.p.c. le somme erogate per malattia, maternità, paternità, congedi parentali e assistenza ai disabili, in virtù della loro funzione assistenziale e di sostentamento. Fanno eccezione i casi di indebiti verso l’Inps o di omissioni contributive, per i quali la trattenuta può avvenire nel limite di un quinto dell’importo. Per le prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro (come NASpI, cassa integrazione, mobilità e simili), l’art. 545 c.p.c. prevede la pignorabilità fino a un quinto per tributi e altri crediti, con la possibilità di una quota superiore in presenza di crediti alimentari, nei limiti stabiliti dal giudice. In caso di concorso di più cause di credito, la quota pignorabile può arrivare fino alla metà dell’importo netto. Particolare attenzione è dedicata all’anticipazione NASpI per avvio di attività autonoma o impresa. Tale somma, perdendo la natura di sostegno al reddito e assumendo quella di incentivo all’autoimprenditorialità, non è soggetta ai limiti di pignorabilità e può quindi essere pignorata integralmente. In presenza, poi, di più pignoramenti sulla stessa prestazione, l’Inps deve rispettare i limiti complessivi di legge. Fornito infine l'elenco delle prestazioni cedibili, sequestrabili e pignorabili per debiti sulle quali l'Istituto può effettuare un prelievo diretto per il recupero dei crediti, evidenziando il limite legato ai crediti erogati per i trattamenti di famiglia.
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