Pubblicità informativa e codice deontologico: la precisazione del CNO
A seguito di diversi fenomeni di pubblicità illecita sui social, il Consiglio Nazionale dell’Ordine è intervenuto, con una nota inviata di recente ai presidenti dei Consigli provinciali dell’Ordine, a fare chiarezza sul codice deontologico e, più precisamente, sull’articolo 35 (pubblicità informativa). “La norma non è stata cambiata”, ha assicurato il Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Luca De Compadri, intervenuto durante la scorsa puntata di Diciottominuti per sottolineare che il CNO ha dato la giusta lettura ad una norma "di buona condotta". Stando all’interpretazione autentica dell'articolo, “il Consulente del Lavoro non può accostare la propria immagine ad alcun prodotto commerciale di soggetti o enti terzi”, ha continuato il Vicepresidente. Regola che non si applica quando si tratti di “prodotti o servizi che rientrino nell’ambito di attività svolte dal Consiglio Nazionale, dagli enti istituzionali dell’Ordine o delle sue articolazioni oppure nel caso in cui un Consulente voglia diffondere o dare pubblicità ad un proprio prodotto di natura intellettuale (libri, articoli, software)”. In altre parole, il Consulente “non può fare pubblicità a soggetti che svolgono attività che è propria della professione di Consulente del Lavoro e, quindi, ai cosiddetti abusivi”. Una “norma non restrittiva, ma di buona regola cui devono tenere tutti gli appartenenti a un Ordine professionale”, ha concluso.
Notizie correlate: Cassazione: consulenza fiscale solo per gli iscritti agli Ordini - Il segreto professionale tra obblighi e violazioni - Legalità, vigilanza, abusivismo professionale: intesa tra CdL e INL