FCO e chiusura del biennio 2021/2022
Art. 6 - Crediti formativi
1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora.
3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati.
5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore
8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.
Art. 20 - Dichiarazioni dell’iscritto e verifiche del Consiglio Provinciale
1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni Consulente del Lavoro è tenuto a verificare che, dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel caso in cui rilevi che i propri crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3, il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al presente regolamento. Entro lo stesso termine il Consulente del Lavoro che intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 6, comma 6, del presente regolamento, dovrà presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta.
Con propria circolare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 28 luglio 2021 è intervenuto a fornire le linee guida per il biennio 2021 – 2022 nell’ottica di ricondurre le attività verso una gestione ordinaria e porre fine alle deroghe al Regolamento previste per proseguire le attività in costanza di emergenza sanitaria.
Per questo, a fine 2021 si è chiusa la possibilità di conseguire crediti formativi con modalità a distanza attraverso webinar ed e-learning nella misura del 60%. Il CNO ha previsto, inoltre, che dal 1° ottobre 2021 l’uso della videoconferenza è consentito esclusivamente con partecipazione in presenza degli iscritti in un luogo vigilato dai Consigli Provinciali o dagli altri enti organizzatori autorizzati e/o di diritto, ovvero con evento in diretta o registrato in una sala fisica, con rilevazione delle presenze attraverso lettura del DUI o firme su registro cartaceo. A partire dalla stessa data, inoltre, gli eventi organizzati dai CPO in modalità webinar sono accessibili ai soli iscritti alla Regione di appartenenza per favorire l’attività di sussidiarietà tra Ordini territoriali appartenenti alla stessa Regione.