DDL Lavoro, CNO in audizione alla Camera
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in rappresentanza di ProfessionItaliane, l'Associazione che rappresenta 23 Ordini professionali tra CUP e RPT, ha offerto il suo contributo nell’ambito della discussione al DdL n. 1532-bis, “Disposizioni in tema di Lavoro”, presentando nel corso dell’audizione del 31 gennaio scorso, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, un documento che analizza gli articoli ritenuti di primaria importanza in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, integrazione salariale, rapporti di lavoro, ma anche accertamento e recupero dei contributi previdenziali. Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’art. 2 del DdL, che apporta alcune modifiche al D.Lgs n. 81/08, il CNO considera positivamente gli strumenti preventivi degli infortuni come il rafforzamento della Commissione per gli interpelli e la possibilità del medico competente di attuare la sorveglianza sanitaria se risulti necessario dal DVR aziendale. Semplificazioni, secondo la Categoria, vengono introdotte in materia di CIG (art.3), con la previsione di adottare un criterio univoco di sospensione giornaliera del trattamento salariale in caso di attività lavorativa, e di Fondi di solidarietà bilaterali (art.4), laddove si dispone di far confluire le risorse versate nel Fondo di integrazione salariale dell’Inps ai Fondi bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, al fine di erogare con maggiore tempestività le prestazioni a tutela dei lavoratori. Condivisa, inoltre, la previsione finalizzata ad ampliare il campo di esenzione rispetto ai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione (art. 5), includendo i soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato. Molto apprezzabile, inoltre, la volontà del legislatore di colmare un vuoto normativo relativo all'autenticità delle dimissioni, introducendo all’art. 9 del DdL una norma in materia di risoluzione del rapporto di lavoro secondo cui “in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applichi la disciplina prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n.151/2015”. Vantaggiosa, infine, la possibilità per i contribuenti di regolarizzare spontaneamente anomalie, errori o omissioni contributive (art. 14), applicando una sanzione civile pari al 2,75% dell'importo della contribuzione dovuta. Le osservazioni della Categoria sono state illustrate nel corso di “Diciottominuti - uno sguardo sull’attualità” dello scorso 1 febbraio.
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