DDL Bilancio 2023: le osservazioni del CNO
Osservazioni e proposte di modifica ad ampio spettro quelle che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato in merito al disegno di legge di Bilancio 2023 all'interno di un documento inviato nei giorni scorsi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. La Categoria si è soffermata, in particolare, sulla riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, la proroga degli incentivi per le assunzioni di alcune categorie di soggetti, le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali e al regime forfetario, il rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA, le misure volte ad agevolare i rapporti tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria. Per poi suggerire, a sostegno delle imprese, la proroga del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali 4.0 e del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, oltre all'introduzione di norme volte a favorire l'aggregazione degli studi professionali. In merito alla riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato fino a 3 mila euro dei lavoratori dipendenti (art. 15), il Consiglio Nazionale ha suggerito che "l'erogazione dei premi di risultato, a cui si applica l'imposta agevolata, sia collegata al mero raggiungimento di valori di produttività individuati dalla contrattazione collettiva anche se gli stessi non siano incrementali rispetto al periodo precedente, come attualmente previsto". Ma anche di detassare "gli elementi retributivi legati anche ad indicatori non economici e/o finanziari che pur non rilevando un mero incremento in termini numerici, determinano il raggiungimento di obiettivi rientranti nei criteri Esg (environmental, social, governance)". Sulla maggiorazione dell'1% dell'esonero del 2% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti che abbiano una retribuzione imponibile mensile non superiore a 1.538 euro (art. 52) è stato chiesto di estendere il beneficio ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile non superiore ai 2.692 euro e ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps.La Categoria ha fatto poi notare come le modifiche apportate al regime forfetario (art. 12), che cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'ammontare di ricavi o compensi sia superiore a 100 mila euro, impattano sulla definizione delle operazioni Iva, i sostituti d’imposta, le scritture contabili, la dichiarazione dei redditi e gli acconti di imposta per l’anno in corso, tanto da richiedere un intervento in sede legislativa per evitare contenziosi.
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