Tregua fiscale sotto la lente delle Entrate
Dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti sulle misure agevolative previste nell’ambito della c.d. “Tregua fiscale” e introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Con la circolare n. 6/E del 20 marzo scorso, emanata sotto forma di risposte a quesiti, l’Amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi interpretativi posti dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria e fornisce indicazioni su definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), regolarizzazione delle irregolarità formali, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie nonché su adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, l’Agenzia conferma le disposizioni della circolare n. 1/E/2023 e ribadisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter del D.P.R. n.602/1973. Riguardo alla regolarizzazione delle irregolarità formali, si considerano sanabili, secondo l'Agenzia, “l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta; i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati alle Entrate, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta”. Relativamente al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, le Entrate precisano che tra queste non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga ex art. 5 del D.L. n. 34/2019 del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Vi rientrano, invece, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, purché non siano già state contestate. Con riferimento all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l’Agenzia precisa che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, questi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Illustrati, infine, i chiarimenti su definizione agevolata delle liti tributarie, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale e definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
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