Indennità obsolete trasformate in welfare: esclusa l’esenzione fiscale
Le somme retributive derivanti dalla soppressione di indennità obsolete e convertite in prestazioni di welfare aziendale, su scelta del dipendente, non possono beneficiare del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR, e devono, pertanto, essere assoggettate a tassazione ordinaria. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.195 del 30 luglio scorso, sottolineando che la conversione di voci retributive, anche se non più attuali, in benefit aziendali non rientra tra le ipotesi derogatorie al c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito da lavoro dipendente. Nel caso oggetto dell’interpello, l’azienda - in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva - ha sottoscritto un accordo sindacale che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la soppressione di tre indennità ritenute obsolete. Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 è stata riconosciuta la possibilità di scegliere tra un importo fisso “ad personam”, pari al 100% del valore medio delle indennità percepite negli ultimi cinque anni, erogato in dodici mensilità e prestazioni di welfare aziendale nella misura del 105% o 110%, a seconda dell’indennità soppressa. In assenza di scelta espressa, l’importo viene automaticamente erogato sotto forma di “ad personam”. Secondo l’Agenzia, la conversione in welfare di somme a contenuto retributivo, anche se prevista da accordi sindacali e rivolta a un gruppo omogeneo di dipendenti, non consente di fruire dell’esenzione fiscale. Unica eccezione – ricorda il Fisco – è quella prevista dall’ art. 1, commi 182-188 della Legge di Stabilità 2016, che consente la conversione in welfare dei premi di risultato legati a incrementi di produttività, a condizione che tale possibilità sia definita dalla contrattazione di secondo livello. In assenza di tali presupposti - conclude l’Agenzia - gli importi oggetto di conversione devono essere considerati reddito imponibile da lavoro dipendente e tassati secondo le regole ordinarie.
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