Mance: imposta del 5% anche per dipendenti di fornitori esterni

Mance: imposta del 5% anche per dipendenti di fornitori esterni

L’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai lavoratori è applicabile sia ai dipendenti di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande sia ai lavoratori dipendenti di fornitori esterni, ma sempre impiegati nelle stesse strutture. È il chiarimento fornito dalle Entrate con la risposta a interpello n. 7/2025 a un Ministero che chiedeva se il trattamento fiscale previsto dalla Manovra 2023 trovasse applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dei fornitori esterni. Dal tenore letterale dell’articolo 1, comma 58, della legge di Bilancio 2023 - spiega l’Amministrazione finanziaria - si evince che non c’è alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento fiscale in ragione del soggetto destinatario delle somme erogate a titolo di liberalità. Il comma 58 citato, infatti, prevede l’imposta sostitutiva del 5% con riferimento alle somme erogate dai clienti ai lavoratori, “senza richiedere espressamente che gli stessi siano anche impiegati della struttura ricettiva ovvero dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”. Il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l’agenzia di somministrazione su cui, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d’imposta. Le Entrate specificano che il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture costituisce “una mera movimentazione finanziaria che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito”. Nel caso in esame, se le mance riscosse dalle strutture, destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, “non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società amministratrice”. Tenuto poi conto, conclude l’Agenzia, che gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sull’agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall’utilizzatore, “tra la società di somministrazione e la struttura erogatrice sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro che è tenuto a effettuare il versamento”.

 

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