Addio CPB se il contribuente decade dalla Rottamazione quater

Addio CPB se il contribuente decade dalla Rottamazione quater

Non può aderire al concordato preventivo biennale il contribuente in presenza di un debito tributario scaduto di importo non inferiore ai 5mila euro che non versa nei termini stabiliti dalla legge una rata della Rottamazione-quater. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 176/2025 con cui fornisce chiarimenti a un contribuente che aderiva all’istituto con riferimento agli anni di imposta 2024-2025. In particolare, l’istante, titolare di un debito superiore ai 5mila euro, aderiva alla Rottamazione-quater, ma non versava una delle rate del piano nei termini stabiliti dalla legge. L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che non hanno debiti “per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi”, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia dei 5mila euro, spiega l’Amministrazione finanziaria. Dunque, la presenza di debiti tributari scaduti “accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere”, è una “condizione ostativa all’adesione al concordato preventivo biennale”. In particolare, “laddove la decadenza dal piano di rateazione (Rottamazione-quater) sia intervenuta prima dell’accettazione della proposta di concordato, in base al citato articolo 10, tale circostanza rappresenta condizione ostativa al concordato”. Ma se la decadenza – concludono le Entrate – è intervenuta successivamente all’accettazione della proposta, in base all’articolo 22, comma 1, lett. D) dello stesso decreto “il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta”.  

 

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