Sì al forfetario se il regime del "margine" non è stato mai applicato
Applicabile il regime forfetario al contribuente nel caso di nuova attività che pur prevedendo, ex lege, il regime speciale Iva del margine non sia stato mai adottato. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 181/2025. A presentare istanza di interpello, un ambulante che chiedeva all’Amministrazione finanziaria se rispetto all’inizio di una nuova attività, soggetta ex lege al regime del "margine", potesse applicare il forfetario previsto dalla L. n. 190/2014. Le Entrate ricordano che tra le cause ostative all’applicazione del regime forfetario, la lettera a) del comma 57 dell’art. 1 della l. n. 190/2014 prevede che non possano beneficiare del regime in questione, “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regime forfetari di determinazione del reddito”. Con la circolare 9/E del 2019 l’Erario chiarisce inoltre che l’incompatibilità con il regime forfetario “è in re ipsa ogni qualvolta il regime speciale Iva o di determinazione dei redditi è obbligatorio ex lege”. Tuttavia, se il contribuente opta per applicare l’Iva “nei modi ordinari”, è ammessa l’applicazione del forfetario, “a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”. Ora, nel caso specifico, non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 con riferimento ai quali l’istante ha applicato il regime Iva del margine – spiegano le Entrate – il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro che intende iniziare nel 2025”, può adottare il regime forfetario. L’adesione al forfetario andrà comunicata nella dichiarazione di inizio attività e dovrà essere poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime in esame, inclusa l’assenza delle relative cause ostative.
Notizie correlate: CPB 2025-2026: istruzioni per l'uso - CPB: in GU il decreto correttivo - CPB: online il software 2025-2026