Ricovero del professionista, come opera la sospensione degli adempimenti
Con la risposta a interpello n. 248/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale o di cure domiciliari che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, nessuna responsabilità è imputata allo stesso o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario, stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento. L’Amministrazione finanziaria premette che la legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. La sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante” sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”. In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione l’Agenzia evidenzia che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. La sospensione, dunque, non ha valenza generalizzata, ma opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio. Le Entrate precisano, tuttavia, che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, consentendo al professionista solo di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato.
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