Reddito prodotto in smart working da lavoratori all’estero

Reddito prodotto in smart working da lavoratori all’estero

Con la risposta ad interpello n. 590 del 15 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del reddito da lavoro dipendente prodotto in smart working in Italia nel caso di distacco di un lavoratore all’estero. Ai fini dell’applicabilità della retribuzione convenzionale prevista dall’art. 51, 8-bis del Tuir il requisito necessario è il soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Tale requisito non si ritiene rispettato qualora nel suddetto arco temporale il dipendente distaccato all’estero svolga la propria prestazione nel nostro Paese in modalità di lavoro agile. Nello specifico, comunica l’Agenzia, lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica del dipendente nel nostro Paese. Pertanto, tali giorni non rientrano nel calcolo dei periodi necessari per l’applicazione del regime agevolativo previsto per i lavoratori che prestano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale.


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