ISA 2024: ecco come accedere al regime premiale

ISA 2024: ecco come accedere al regime premiale

Arrivano i benefici premiali per i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, hanno ottenuto alti livelli di affidabilità fiscale in base agli ISA (Indici sintetici di affidabilità). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 176203/2025 del’11 aprile scorso, in attuazione dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.Lgs. n. 1/2024. Quest'ultimo, infatti, ha previsto agevolazioni in diversi ambiti. Tra questi, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti tributari fino a 70.000 euro annui per l’IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP, nonché per i rimborsi IVA entro gli stessi limiti, senza necessità di prestare garanzia. Il provvedimento introduce inoltre due livelli di accesso graduati in funzione del punteggio ISA ottenuto. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un punteggio pari almeno a 9 – o una media di almeno 9 tra gli anni 2023 e 2024 – sono riconosciuti i benefici nella loro forma più ampia. Per chi raggiunge un punteggio almeno pari a 8, oppure una media di almeno 8,5, le agevolazioni sono riconosciute con soglie ridotte (IVA fino a 50.000 euro, imposte dirette fino a 20.000 euro). Ulteriori semplificazioni poi riguardano il fronte dei controlli. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative – precisa l’Erario – è prevista per i soggetti con punteggio pari almeno a 9 (in singolo anno o come media biennale). L’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, invece, si applica a chi raggiunge almeno un punteggio di 8,5 per il 2024 o una media pari a 9 tra 2023 e 2024. Inoltre, i termini di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di un anno per i contribuenti con punteggio pari almeno a 8. Infine, per i contribuenti che ottengono un livello di affidabilità pari almeno a 9, è prevista anche l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che quello accertabile non superi di due terzi quello dichiarato.

 

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