Previdenza integrativa: deduzioni extra per i lavoratori alla prima occupazione

Previdenza integrativa: deduzioni extra per i lavoratori alla prima occupazione

Per un lavoratore di prima occupazione, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza integrativa, stabilito dall’art. 8, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, va calcolato facendo partire il quinquennio di contribuzione dall’anno di prima occupazione, anche se la sua iscrizione al fondo è avvenuta anni prima su iniziativa familiare. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.25/E del 10 aprile scorso, in cui fornisce importanti chiarimenti sulla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che il contribuente sia un lavoratore di prima occupazione e che abbia versato direttamente i contributi in un fondo pensione deducibile. Non rilevano – precisa l’Agenzia – i versamenti effettuati dai genitori negli anni precedenti, anche se dedotti da questi ultimi, poiché mancava la condizione di “lavoratore”. Il lavoratore potrà quindi utilizzare dal 2024 l’ulteriore plafond di deducibilità accumulato nel quinquennio 2019-2023, nei limiti annui di 2.582,29 euro, in aggiunta al consueto tetto di 5.164,57 euro.

 

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