Esenzione Iva prestazioni sportive solo senza scopo di lucro

Esenzione Iva prestazioni sportive solo senza scopo di lucro

Per beneficiare dell’esenzione IVA sulle prestazioni legate alla pratica sportiva, la società che eroga il servizio deve qualificarsi come organismo senza scopo di lucro. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 87/2025, precisando che il riconoscimento dell’esenzione richiede, tra i vari presupposti, il requisito soggettivo del prestatore. A porre il quesito, una società con sede in uno Stato extra-UE che aveva ricevuto da una società italiana, proprietaria di un autodromo, una prestazione complessa comprendente l’uso della pista per eventi sportivi internazionali, ospitalità, catering e supporto organizzativo. La fattura emessa dalla società italiana riportava l’applicazione dell’IVA al 22%, in quanto la prestazione era stata qualificata come locazione di bene immobile. La società extra-UE, tuttavia, sosteneva che il servizio ricevuto fosse una prestazione complessa legata alla pratica sportiva, quindi esente da IVA ai sensi dell’art. 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE. L’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la natura complessa della prestazione, ha chiarito che l’esenzione IVA per le prestazioni connesse alla pratica sportiva può essere applicata solo se il prestatore è un organismo senza fini di lucro, come stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria. Nel caso specifico, poiché il prestatore era una società commerciale, non è stato possibile applicare l’esenzione.

 

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