Credito d’imposta 4.0: modalità di applicazione

Credito d’imposta 4.0: modalità di applicazione

Il credito d’imposta Industria 4.0 si applica in misura differenziata a seconda delle modalità e dei tempi di investimento. In particolare, gli investimenti prenotati nel 2021 (con versamento di un acconto di almeno il 20%) beneficiano dell’aliquota massima del 50%, mentre quelli effettuati nel 2022 senza prenotazione rientrano nell’agevolazione al 40%. I costi accessori imprevisti, se necessari alla realizzazione dell’investimento, sono agevolabili al 40%, anche se riferiti a impianti prenotati nel 2021. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.60 del 3 marzo scorso, fornendo indicazioni in merito all’applicazione del credito d'imposta per l'acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0, disciplinato dall'art. 1, commi 1051-1063, della legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Il chiarimento nasce dall’interpello di un'impresa rispetto all’acquisto di un impianto produttivo 4.0 nel 2021 con prenotazione, cui si aggiunge, nel 2022, un macchinario supplementare, sostenendo spese accessorie non previste per adeguamenti impiantistici. L’azienda chiedeva chiarimenti sulla quantificazione del credito d’imposta, vista la differenza temporale tra l’investimento iniziale e gli acquisti successivi. L’ Agenzia conferma che l’impianto principale, prenotato nel 2021, ha diritto al credito d’imposta al 50%; il macchinario aggiuntivo, acquistato nel 2022 senza prenotazione, rientra nel credito al 40%; gli oneri accessori, sostenuti nel 2022 per entrambi i beni, sono agevolabili al 40%, trattandosi di spese non prevedibili ex ante. L’Amministrazione finanziaria, dunque, ribadisce l’importanza di prenotare l’investimento entro i termini per ottenere le percentuali più alta del credito stesso. Tuttavia, chiarisce anche che i costi aggiuntivi e gli investimenti successivi non escludono l’agevolazione, seppur con aliquote ridotte.

 

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