Superbonus: quando si può esercitare l’opzione dello sconto in fattura

Superbonus: quando si può esercitare l’opzione dello sconto in fattura

Si può esercitare l’opzione per lo sconto in fattura per gli interventi che danno diritto al Superbonus se il General Contractor, entro il 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, ma non ha emesso fattura nei confronti del committente entro la stessa data. È il chiarimento fornito dalle Entrate nella risposta a interpello n. 26/2025. Oggetto della richiesta di un condominio l’esercizio per lo sconto in fattura per alcune spese legate al Superbonus. Nello specifico, l’istante riteneva fosse possibile continuare ad applicare lo sconto in fattura anche sulle spese sostenute successivamente all’entrata in vigore del successivo D.L. n. 39/2024, anche se non esistevano fatture dirette tra il general contractor e il condominio. Le Entrate richiamano a supporto del parere la normativa esistente in materia, tra cui il decreto legge citato, convertito con modificazioni dalla L. n. 67/2024, che “ha ridefinito il perimetro di operatività dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente ad alcune detrazioni”. Secondo l’amministrazione finanziaria, l’opzione “può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione agli stessi lavori”. Il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, "deve essere debitamente documentato". Nel caso in esame, l’istante potrà continuare a esercitare l’opzione “relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, al 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente”.

 

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