Credito d’imposta tessile, moda e accessori
Per accedere all’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio e volta a “sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria”, occorre comunicare l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 262282/2021 con cui ha approvato il "modello di comunicazione dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino", le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l'invio. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. La domanda - si legge - dovrà essere inviata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento. Come riportato nel documento la percentuale dei crediti effettivamente fruibili e i termini per l’invio della comunicazione saranno resi noti con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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