Il Patent Box cambia regime

Il Patent Box cambia regime

Nuove modifiche alla disciplina del Patent Box: il regime introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021 consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% per le spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato il 24 febbraio scorso il provvedimento 52642/2023 che modifica i punti 3.4, 11.2 e 11.4 del precedente documento del 15 febbraio 2022 per allineare il nuovo regime all’attuale quadro normativo e fa riferimento ad una nuova circolare per le indicazioni sul regime transitorio. Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (regime “front-end”). Ma rispetto al passato – precisano le Entrate in un comunicato stampa diffuso il 24 febbraio scorso – il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi. Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021). Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Nel provvedimento dell’Amministrazione finanziaria si legge, inoltre, che la stessa è intervenuta sulla documentazione contenente le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione e alla prevenzione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. “I documenti – si legge nel provvedimento – dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La totale assenza di documentazione o la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita, comportano il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni”. 

 

Notizie correlate: Contributo solidarietà temporaneo 2023, le istruzioni - Avvisi bonari: codici tributo per il pagamento parziale - Rottamazione: online il prospetto per capire cosa pagare