Contributo solidarietà temporaneo 2023, le istruzioni

Contributo solidarietà temporaneo 2023, le istruzioni

Il contributo di solidarietà temporaneo è da considerarsi una misura straordinaria per l’anno 2023 e non annoverabile nell’alveo delle imposte sui redditi, in considerazione del fatto che il prelievo in esame non si applica sul reddito prodotto nell’anno 2022, ma fa invece riferimento agli “utili eccedenti” che emergono dal confronto con i periodi precedenti. Così l’Agenzia delle Entrate riferendosi, nella circolare n. 4 del 23 febbraio scorso, al contributo di solidarietà temporaneo 2023, ai sensi della legge di Bilancio 2023, previsto dall’Unione Europea a sostegno di famiglie e imprese pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi dell’energia, garantendo condizioni di parità in tutta l’Unione. Sono tenuti al pagamento del citato contributo – in linea con quanto previsto dal regolamento UE – sia le imprese che risiedono nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti che svolgono attività nei settori del petrolio, del gas e dell’energia elettrica. Le Entrate precisano che ciascuno dei soggetti potrà determinare autonomamente la base imponibile del contributo dovuto, provvedendo sia alla liquidazione sia al versamento dello stesso. Il termine ultimo per il pagamento è il 30 giugno 2023 qualora le imprese abbiano approvato il bilancio entro il mese di maggio 2023; ci sarà tempo, invece, fino al 31 luglio 2023 nel caso in cui l'approvazione avvenga nel corso del mese di giugno 2023. Illustrate, infine, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023 all’ambito soggettivo e alla base imponibile del contributo straordinario contro il caro bollette, introdotto dal D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), nonché le modalità di versamento del maggiore contributo dovuto o di recupero della maggiore somma versata.

 

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