Dichiarazione Iva integrativa senza proroga

Dichiarazione Iva integrativa senza proroga

In caso di ritardo nella consegna della documentazione utile alla richiesta di rimborso del credito Iva, il "differimento" dei termini delle attività di accertamento non prevede l'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore". Questa, infatti, deve essere trasmessa entro i termini per le attività di accertamento indicati all’articolo 57 del DPR n. 633/72. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 328 del 9 giugno 2022 nella quale si ricorda che il termine previsto dal citato DPR è quello del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; si rimanda invece alla risposta a interpello n.231 del 30 luglio 2020 per le indicazioni sulla possibilità per il contribuente di rettificare l'originaria richiesta di rimborso e di optare per la compensazione o detrazione del credito. L'Agenzia precisa, inoltre, che l’istituto del differimento rappresenta uno "strumento di controllo" volto ad evitare strumentalizzazioni da parte dei contribuenti che "temporeggino" nell'ottemperare alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento. Ponendosi a presidio, dunque, di una condotta scorretta o omissiva del contribuente, "non può derivare pertanto - si legge nella risposta - un beneficio a suo favore, qual è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa".  


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