Bonus sanificazione e DPI fruibile al 100%
L’Agenzia delle Entrate ha istituito con la risoluzione n. 64/E il codice tributo “6951”, denominato “credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73” per consentire l’utilizzo del credito d’imposta del 30% previsto per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, con un tetto massimo di 60mila euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Nel provvedimento e nel comunicato stampa diffuso lo scorso 10 novembre dall'Agenzia si legge che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100 per cento, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziate. Il beneficio spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti - nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, che potranno utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi 2021 oppure in compensazione, tramite F24, utilizzando il codice tributo "6951" esposto nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
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