CPB: le nuove FAQ delle Entrate
Sia per i soggetti che applicano gli Isa sia per quelli in regime forfetario, il concetto di “inizio attività” coincide esattamente con il momento dell’apertura della partita Iva. Solo una condanna non irrevocabile può precludere l’accesso al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e, in presenza dei requisiti di accesso, i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con l’aggiornamento delle FAQ del 25 e 28 ottobre scorso pubblicate sul proprio portale. Le Entrate precisano che “l’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB”. Per quanto riguarda le cause di esclusione, l’articolo 21 del decreto CPB stabilisce che queste si verificano qualora il contribuente soggetto agli ISA modifichi l'attività svolta durante il biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente. Tuttavia, la cessazione non avviene se le nuove attività rientrano nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale. Inoltre, l’Agenzia conferma che l’omessa dichiarazione Irap relativa a uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione. Al contrario, l’omessa dichiarazione Irap per i periodi d’imposta 2024 o 2025 comporta la decadenza dall’istituto. Infine, in merito al ravvedimento, l’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 prevede che i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 possano beneficiare del regime di ravvedimento, versando un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi, sulle addizionali e sull’Irap. Tale base imponibile non ha rilevanza ai fini IVA.
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