CPB: online le nuove Faq del fisco
Se viene esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis del Decreto sul Concordato Preventivo Biennale, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale può essere compensata con l’imposta sostitutiva? Una società di professionisti, in quanto titolare di reddito d’impresa, può accedere al CPB? Per i soggetti in regime forfettario, la proposta di concordato si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori? Sono alcune delle domande che trovano risposta nell’aggiornamento delle Faq del 17 ottobre scorso, pubblicate sul sito delle Entrate. In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che “l’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva”. In riferimento alle condizioni di accesso e cause di esclusione al nuovo istituto, l’Agenzia ricorda che la condizione per l’accesso al regime è l’applicazione degli ISA, pertanto, sono esclusi dall’ambito di tale regime “quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA”. Confermato, inoltre, che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori. Infine, riguardo alle cause di decadenza, le Entrate chiariscono che l'omesso versamento delle somme dovute in seguito all'adesione al concordato preventivo non comporta la decadenza, a condizione che il contribuente abbia sanato la propria posizione tramite ravvedimento operoso (art. 22, comma 3, del decreto CPB). Tuttavia, tale regolarizzazione deve avvenire prima che il contribuente riceva la comunicazione dell'esito del controllo automatico della dichiarazione, come previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
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