Bonus energia 1° trimestre 2023: i codici tributo
Pubblicati i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 8/E dello scorso 14 febbraio. Nel documento di prassi, l’amministrazione finanziaria ricorda che l’agevolazione è riconosciuta dall’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), sotto forma di credito d’imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (45%), alle imprese diverse dalle precedenti (35%), alle imprese a forte consumo di gas naturale (45%), alle imprese diverse da queste ultime (45%) e alle imprese esercenti l’attività agricola, della pesca e agromeccanica (20%). Le Entrate sottolineano, poi, che i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione o ceduti solo per intero a terzi entro il 31 dicembre 2023, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia stessa. In sede di compilazione dell’F24, i codici sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, se il contribuente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Ulteriori informazioni sul sito delle Entrate.
Notizie correlate: Bonus energia dicembre 2022: i codici tributo per i cessionari - Cessioni bonus energia: comunicazioni entro il 20.09.23 - Definizione agevolata: approvato il modello