Bonus tessile e moda: pronto il codice tributo

Bonus tessile e moda: pronto il codice tributo

Per utilizzare il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda e degli accessori di cui all’ articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, occorre indicare nel modello F24 il codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. È quanto comunicato nella risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si chiarisce che, ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta, tale codice va inserito nella sezione “Erario”  in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L'Agenzia ricorda infine che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è stata determinata in misura pari al 64,2944%.

 

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