Tregua fiscale, istituiti i codici tributo
Istituiti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio scorso, i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla legge di Bilancio 2023 in materia di “Tregua fiscale”. Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali, l’Amministrazione finanziaria ricorda quanto disposto con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio scorso per cui il versamento delle somme dovute dovrà essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023, utilizzando il codice tributo “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”. Con riferimento, invece, al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – oggetto della circolare n. 2/E del 27 gennaio scorso – i codici tributo da utilizzare per la regolarizzazione in esame sono riassunti in un’apposita tabella insieme alle modalità di compilazione del modello di pagamento: da TF45 a TF56. In corrispondenza dei codici tributo, l’Agenzia rende noti anche i codici da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione. Vanno, invece, da TF20 a TF26 i codici da esporre per il versamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie, il cui modello di domanda è stato già approvato con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023. Illustrati, infine, i codici utili per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale: TF40, TF41, TF42 e TF43.
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