Definizione agevolata liti tributarie, ecco il tasso da applicare sulle rate

Definizione agevolata liti tributarie, ecco il tasso da applicare sulle rate

In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima vanno calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 168/2024, analizzando il caso di un istante che dopo il giudizio di legittimità presentava domanda di accesso alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, comma 194 della legge di Bilancio 2023, esercitando l’opzione del versamento a rate delle somme dovute. Il dubbio interpretativo sorgeva dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef del 29 novembre 2023 che determinava un abbassamento del tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024. Il contribuente chiedeva quale fosse il tasso da applicare sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024, avendo presentato istanza e versato la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso del 5%. L’Erario ricorda che l’articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 dispone che la “misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi”. La soluzione prospettata dal contribuente non può, pertanto, essere condivisa.

 

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