Così la modalità di fruizione del credito d’imposta per alluvione in Emilia Romagna

Così la modalità di fruizione del credito d’imposta per alluvione in Emilia Romagna

Il credito d’imposta riconosciuto in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia Romagna a maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per pagare le rate di rimborso di tale finanziamento. Nel dettaglio, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della quota capitale e degli interessi, oltre alle spese di gestione, tramite l'istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata. In alternativa, possono cedere il credito ad altre banche, senza la possibilità di ulteriori trasferimenti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 312076/2024 del 25 luglio scorso, in cui fornisce le modalità di fruizione del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 1, commi da 436 a 438, della legge di Bilancio 2024. Nel fornire le motivazioni, l’amministrazione finanziaria ricorda che, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’art. 1, comma 435, della L. n. 213/2023 stabilisce che i contributi siano erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi che non superino i 20mila euro se destinati a soggetti privati e fino a un massimo di 40mila euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive. I contributi che eccedono i 40 mila euro sono erogabili anche tramite finanziamento agevolato sulla base dello stato di avanzamento lavori. Inoltre, il comma 439 stabilisce che il beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari all’importo della quota capitale, degli interessi dovuti e delle spese di gestione per ciascuna scadenza di rimborso. Il provvedimento in oggetto chiarisce che il credito d’imposta è impiegato per pagare le rate del finanziamento, con possibilità di compensazione da parte dei finanziatori, oppure di cessione del credito ad altre banche senza ulteriori trasferimenti. La compensazione avviene tramite il modello F24, inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. I codici tributo specifici – sottolinea l’Erario - saranno definiti in una risoluzione successiva. Infine, un ulteriore provvedimento stabilirà modalità e termini per l’invio telematico dei dati relativi ai finanziamenti e alle cessioni dei crediti.

 

Notizie correlate: ZES unica: ecco la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti - Online la nuova guida ai servizi delle Entrate - Dichiarazioni IVA periodo d’imposta 2021: come regolarizzare le violazioni