ZES unica: ecco la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti

ZES unica: ecco la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) è pari al 17,6668%. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 305765/2024 emanato il 22 luglio scorso, alla luce dell’art. 16 del D.L. n. 124/2023 che ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Il contenuto e le modalità di comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione sono già stati definiti dall’Amministrazione finanziaria con il provvedimento n. 262747/2024. L’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio delle comunicazioni. Tale percentuale – hanno evidenziato le Entrate – è ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate. Considerato che il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente trasmesse dal 12 giugno al 12 luglio 2024 è di 9.452.741.120 euro e le risorse disponibili sono 1.670 milioni di euro, l'Agenzia ha specificato che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto. Per poter fruire del bonus tramite modello F24 per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive, le imprese ubicate nella ZES unica possono utilizzare il codice tributo “7034”, reso noto dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 39/E pubblicata il 22 luglio. Sempre lo stesso giorno, con la risoluzione n. 38/E, l’Erario ha disposto l’istituzione del codice tributo “2022” per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES (art. 1, commi da 173 a 176, legge n. 178/2020).

 

Notizie correlate: Dichiarazioni IVA periodo d’imposta 2021: come regolarizzare le violazioni - Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno: al via le domande - ZES unica Mezzogiorno: domande dal 12.06