Cessioni crediti edilizi, le Entrate aggiornano le istruzioni
Con il provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le modifiche apportate dal D.L. n.50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) e dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto “Sostegni-ter”) in materia di cessione dei crediti prevedendo nuove disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Tra le novità, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari;l'impossibilità che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022 diventino oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Ma anche un'ulteriore cessione per le banche a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
Il documento, di conseguenza, modifica il provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022 precisando che l’invio della Comunicazione relativa all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione presentate nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, cessionari e fornitori devono confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione con le funzionalità rese disponibili nella “Piattaforma cessione crediti” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 - si legge nel provvedimento - è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. In alternativa alla compensazione, fornitori, primi cessionari e soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione, esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione. Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni comunicate dal 1° maggio 2022 – precisano le Entrate – non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
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