Cessioni crediti edilizi, le Entrate aggiornano le istruzioni

Cessioni crediti edilizi, le Entrate aggiornano le istruzioni

Con il provvedimento n. 202205 del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le modifiche apportate dal D.L. n.50/2022 (c.d. Decreto “Aiuti”) e dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto “Sostegni-ter”) in materia di cessione dei crediti prevedendo nuove disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Tra le novità, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari;l'impossibilità che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022 diventino oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Ma anche un'ulteriore cessione per le banche a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. 

Il documento, di conseguenza, modifica il provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022 precisando che l’invio della Comunicazione relativa all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione presentate nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, cessionari e fornitori devono confermare preventivamente l’esercizio dell’opzione con le funzionalità rese disponibili nella “Piattaforma cessione crediti” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 - si legge nel provvedimento - è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. In alternativa alla compensazione, fornitori, primi cessionari e soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione, esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione. Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni comunicate dal 1° maggio 2022 – precisano le Entrate – non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.


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